Sappiamo che la Legge 104 prevede una serie di agevolazioni per le auto di soggetti disabili. Ma cosa succede se il mezzo è cointestato?
L’acquisto di autoveicoli per persone disabili gode di particolari agevolazioni fiscali, stabiliti dalla Legge 104, di cui possono usufruire il disabile stesso o il familiare che lo ha a carico. Fin qui, la normativa parla chiaro. Cosa succede, però, se il veicolo in questione è cointestato? Un contribuente ha posto il quesito direttamente all’Agenzia delle Entrate: ecco la risposta.
È innanzitutto il caso di ricordare i principali benefici fiscali previsti per l’acquisto e la riparazione dei veicoli per disabili:
- Detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo del veicolo, con un limite massimo di 18.075,99 euro (dunque è possibile sottrarre dalle imposte fino a 3.434,44 euro), in un’unica soluzione o in 4 quote di pari importo, fino a un massimo di 858,61 euro ciascuna;
- Applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% anziché del 22% sull’acquisto dell’auto;
- Esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica, o bollo auto;
- Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Cosa prevede la Legge 104 per le auto cointestate
Teniamo presente che non tutti i disabili hanno diritto ai benefici fiscali della Legge 104 per l’acquisto di un veicolo, ma solo quanti rispettano le seguenti condizioni.
- Sono riconosciuti come portatori di handicap grave secondo la Legge 104.
- I non vedenti o sordomuti.
- Persone affette da handicap psichico o mentale grave, che abbiano ottenuto il diritto dell’indennità di accompagnamento.
- Invalidi con una grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluri-amputazioni.
Premesso quanto sopra, veniamo al nostro quesito. A rigor di logica, l’agevolazione fiscale dovrebbe essere prevista anche nel caso di un veicolo cointestato, specie se uno dei cointestatari è il soggetto che ha a carico il disabile. E invece no: l’Agenzia delle Entrate ha negato questo beneficio in una nota risoluzione. Secondo l’AdE, infatti, le norme che prevedono agevolazioni non possono essere interpretate in modo estensivo o analogico, ma vanno recepite alla lettera.
Di conseguenza, nonostante l’auto cointestata sia stata acquistata per scopi speciali e destinata all’uso da parte di una persona disabile, in questo caso non si ha diritto all’agevolazione fiscale prevista dalla Legge 104. Diversamente, infatti, si violerebbe la disposizione della norma che prevede l’alternativa di fruizione degli incentivi fiscali da parte del disabile o del familiare che lo ha a carico, senza una terza possibilità.