La revoca è stata annunciata dall’INPS lo scorso 9 Maggio e riguarda i pensionati che non hanno inviato le comunicazioni reddituali tramite il Modello RED.
Lo scorso 9 Maggio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha confermato la revoca delle prestazioni aggiuntive ai pensionati che hanno mancato di inviare le comunicazioni reddituali tramite il Modello RED. La misura adottabile come extrema ratio da parte dell’Istituto è prevista dall’articolo 35 al comma 10-bis del Decreto Legislativo 207/2008.
L’iter normativo che si conclude con la revoca delle prestazioni aggiuntive è stato modificato due anni fa, nel 2021, ed è suddiviso in due fasi: la prima ha sostituito il semplice avviso di sospensione in caso di mancata comunicazione reddituale entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo, divenendo una riduzione temporanea delle prestazioni relative al reddito.
La seconda fase, invece, a seguito del persistere della mancata comunicazione dei redditi entro i termini indicati dall’Istituto a ciascun interessato, consiste appunto nella revoca definitiva. In quanto alla riduzione, l’INPS ha definito un tetto massimo pari al 10% della quota lorda del trattamento pensionistico, pur salvaguardando le pensioni minime per le quali la quota trattenuta non eccede i 13,69 Euro. Inoltre, se le pensioni non superano i 75,00 Euro mensili, in caso di mancata comunicazione i titolari non subiscono variazioni, bensì ricevono l’indicazione di un termine ultimo di invio di richiesta di ricostituzione.
Per ripristinare regolarmente la propria posizione è necessario avanzare all’INPS una domanda di ricostituzione reddituale. Sulla base ed a seguito della valutazione della domanda, l’Istituto potrà provvedere al rispristino del trattamento pensionistico in misura intera ed alla restituzione delle somme eventualmente trattenute nel corso dei mesi di applicazione della revoca.
A partire dal 30 Giugno 2021 è possibile avanzare la domanda di ricostituzione reddituale anche tramite il web, visitando online il portale ufficiale dell’INPS. Per accedervi, è necessario innanzitutto disporre di un sistema d’identificazione come lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica.
Attraverso di essi, quindi, visitando l’area “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”, è possibile seguire il percorso che consente di avanzare la domanda all’interno della sezione “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”. In caso di necessità di supporto, è consigliabile rivolgersi al centro CAF di pertinenza o ai patronati convenzionati con l’Istituto presenti sul territorio.
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